STATUTO ASSOCIATIVO
Associazione culturale “Spiritualità del Creato”
Articolo 1 E’ costituita l’Associazione denominata “Spiritualità del Creato”, con sede a Milano, in via Pacini, 68. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà in seguito trasferire la sede in altro luogo e/o istituire sedi e sezioni staccate. L’Associazione è apartitica e senza fini di lucro. La sua durata è illimitata.
Articolo 2 L’Associazione si pone come scopo la diffusione, in ambito italiano, della Spiritualità del Creato, secondo il pensiero del teologo Matthew Fox. A questo scopo promuove ed organizza seminari, workshop, presentazioni, manifestazioni culturali e artistiche e partecipa ad esse, quando organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. L’Associazione potrà anche svolgere attività editoriale, letteraria e artistica, attraverso periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo, libri o altro. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, conferenzieri o altri esperti anche non associati.
Articolo 3 Possono aderire all’Associazione, acquisendo il titolo di Socio, tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano collaborare al perseguimento del suo scopo. Costoro devono presentare domanda scritta al Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla. La qualità di Socio ha validità per l’esercizio associativo di sottoscrizione ed è rinnovabile a seguito del versamento della rispettiva quota annuale entro 30 giorni dalla scadenza della stessa e deve essere ratificata dal primo Direttivo. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna al rispetto dello Statuto presente e delle decisioni prese dagli Organi Sociali. Il numero dei Soci è illimitato.
Articolo 4 La qualifica di Socio si perde per decesso, mancato rinnovo di pagamento della quota associativa, morosità, dimissioni, radiazione ad opera del Direttivo per validi motivi. Coloro che hanno perso la qualità di Socio non possono ottenere la restituzione né della quota versata né di altre corrisposte a qualsiasi titolo e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.
Articolo 5 L’Assemblea rappresenta il massimo organo deliberante ed è costituita da tutti i Soci; essa ha il massimo potere nelle decisioni dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 6 L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed ha il compito di ratificare l’entità delle quote associative stabilite dal Direttivo; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; rinnovare le cariche associative alla loro scadenza o quando lo si renda necessario; assumere ogni altra determinazione portata all’ordine del giorno dal Direttivo.
Articolo 7 L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure, su richiesta motivata, e con predisposto ordine del giorno, da almeno i 2/3 dei soci in forma scritta e firmata dai richiedenti; una volta ricevuta la richiesta il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni, fissando la data dell’incontro entro i successivi 30 giorni. L’Assemblea straordinaria ha il compito di deliberare modifiche allo Statuto o l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Articolo 8 La convocazione dell’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è effettuata mediante affissione alla sede dell’Associazione e/o pubblicazione sul sito internet, almeno 8 giorni prima della riunione, indicando: ordine del giorno, data, luogo e ora sia di prima che di seconda convocazione. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e può avvenire nella stessa seduta della prima convocazione.
Articolo 9 Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa. Sono ammesse deleghe (in forma scritta e firmata dal delegante) per l’esercizio del diritto di voto in misura massima di un delegante per un solo delegato.
Articolo 10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, da un membro del Direttivo. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario o, in caso di sua assenza, da una persona nominata dall’Assemblea stessa prima di iniziare la seduta.
Articolo 11 Il Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea tra i Soci, con mandato quinquennale. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Direttivo può essere portato da 3 a fino a un massimo di 7. In caso di numero pari, in sede di votazione, il voto del Presidente varrà il doppio. Il Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea, dà esecuzione alle sue deliberazioni, predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate in Assemblea ordinaria, delibera la quota sociale, rappresenta le istanze dei Soci, vaglia le domande per l’ammissione di nuovi Soci, delibera la radiazione dei Soci, decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea, redige il regolamento interno, delibera sull’adesione collaborazione e partecipazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, ecc. Le deliberazioni prese saranno poi trascritte nel libro dei verbali. Il Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Direttivo può anche delegare a uno o più dei propri membri la facoltà di ammettere nuovi Soci, riservandosi però il diritto di ratifica nel primo consiglio direttivo seguente. Il Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno 2 volte l’anno. Ogni membro del Direttivo deve ricevere l’invito alle riunioni con almeno 7 giorni di anticipo in forma scritta e recapitata a mezzo lettera/fax/posta elettronica o SMS. La riunione può avvenire anche con mezzi telematici di videoconferenza.
Articolo 12 Il Presidente è eletto tra i Soci durante l’Assemblea ordinaria, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Direttivo e delle Assemblee. In particolare compete al Presidente la rappresentanza della Associazione presso altri Enti, Associazioni e/o Federazioni. Può adottare provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo, però, di sottoporli a ratifica del Direttivo.
Articolo 13 Il Vicepresidente, nominato tra i membri del Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento o assenza, e agisce per sua delega.
Articolo 14 Il Segretario Organizzativo, nominato dal Direttivo tra i suoi membri, sovraintende ai servizi della Associazione e ne coordina le attività in conformità alle decisioni dell’Assemblea e del Direttivo; conserva il libro dei Soci e il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Direttivo. Il Segretario Organizzativo deve altresì assolvere ai compiti del Tesoriere (di cui all’art. 15) nel caso il Direttivo deliberi di non individuare detta figura.
Articolo 15 Qualora sia ritenuto necessario può essere nominato un Tesoriere, scelto dal Direttivo al proprio interno, al quale spetta il compito di tenere, conservare e aggiornare i libri contabili e di predisporre i bilanci dell’Associazione destinati ad essere sottoposti alla approvazione dell’Assemblea.
Articolo 16 Nel caso in cui un membro degli Organi Associativi rimanga assente per più di due volte consecutive alle adunanze dell’Assemblea e/o del Direttivo, senza fornire previa motivazione scritta, sarà dichiarati decaduto; altresì un membro del Direttivo può essere radiato o interdetto dall’Assemblea, per validi motivi.
Articolo 17 In caso di morte, decadenza, dimissioni, inabilitazione, interdizione del Presidente, il Vicepresidente assumerà ad interim i poteri e le prerogative del Presidente fino a nuova nomina. Il Direttivo convocherà l’Assemblea entro 30 giorni per procedere alla elezione del nuovo Presidente.
Articolo 18 Le entrate dell’Associazione sono costituite da: quote associative, elargizioni, cessione di beni mobili e immobili, attività di autofinanziamento e/o contributi di Enti Pubblici e Privati. L’Associazione potrà anche, in via ausiliaria e secondaria svolgere attività commerciale; l’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione degli scopi sociali. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale senza scopo di lucro.
Articolo 19 Gli esercizi associativi coincidono con l’anno solare (01 gennaio – 31 dicembre). Con la chiusura dell’esercizio sono redatti ed approvati dal Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, che dovranno essere presentati all’Assemblea per l’approvazione entro la fine del mese di aprile. E’ vietata la distribuzione anche indiretta degli utili, dei fondi o degli avanzi di gestione.
Articolo 20 L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento anticipato dell’Associazione, per gravi motivi. In tal caso, l’Assemblea stessa provvederà all’elezione di un liquidatore che assume i poteri degli Organi Associativi con il mandato di provvedere alla liquidazione dei beni nonché alla devoluzione del ricavato ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, secondo i termini di legge.
Articolo 21 Per quanto non contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana in materia di associazioni non riconosciute.